Remissione di querela: basta la produzione in giudizio, vale come accettazione

La Cassazione ha fatto chiarezza su un punto cruciale: quando il querelato produce in giudizio l’atto di remissione della querela, ciò equivale a un’accettazione tacita, anche se non vi è una formale dichiarazione in tal senso.

Con la sentenza n. 30377/2025, la VI Sezione penale ha stabilito che l’accettazione si presume, purché il querelato sia a conoscenza della remissione e non manifesti una volontà contraria. In altre parole, non serve un “sì” esplicito: ciò che conta è la mancanza di un rifiuto.

Il caso riguardava un uomo condannato per violazione degli obblighi verso l’ex coniuge. La difesa aveva prodotto in giudizio un verbale di remissione della querela e un accordo di transazione. La Suprema Corte ha annullato la condanna per questo reato, riconoscendo la validità della remissione, ma ha confermato la responsabilità per l’inadempimento verso i figli minori, trattandosi di reato procedibile d’ufficio.

La decisione si inserisce nel solco della riforma Cartabia (D.lgs. 150/2022), che ha codificato il principio secondo cui il silenzio o la mancata opposizione del querelato equivalgono a un’accettazione.

In sintesi: la remissione della querela è un atto unilaterale che si perfeziona con la volontà del querelante; il querelato può solo rifiutare. Se non lo fa, il reato si estingue.