Furto e regime di procedibilità: il contrasto approda alle Sezioni Unite

Con la sentenza n. 38973 del 2025, la quarta sezione penale della Corte di cassazione interviene su un rilevante contrasto giurisprudenziale in materia di procedibilità del reato di furto, rimettendo la questione alle Sezioni Unite. Al centro del dibattito vi è la possibilità per il pubblico ministero di contestare in udienza una circostanza aggravante idonea a rendere il reato procedibile d’ufficio, nonostante sia già decorso il termine per la presentazione della querela, alla luce delle modifiche introdotte dalla riforma Cartabia.

La questione nasce dal mutato assetto normativo determinato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha reso il furto procedibile a querela della persona offesa, salvo la presenza di specifiche circostanze aggravanti. Tra queste, assume particolare rilievo quella prevista dall’art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen., relativa al furto commesso su cose destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, che comporta la procedibilità d’ufficio.

Il nodo interpretativo riguarda, dunque, la possibilità di “recuperare” la procedibilità d’ufficio attraverso una contestazione suppletiva dell’aggravante da parte del pubblico ministero, quando il termine per la querela sia ormai spirato. In altri termini, si tratta di stabilire se tale contestazione sia ammissibile o se, al contrario, il giudice debba dichiarare immediatamente l’improcedibilità dell’azione penale ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.

Nel rimettere la questione alle Sezioni Unite, la Corte richiama il principio affermato dalla sentenza “Domingo” (Sez. U, n. 49935 del 28 settembre 2023), secondo cui la presenza di una causa di non punibilità o di una condizione di improcedibilità preclude qualsiasi ulteriore attività processuale. In base a tale orientamento, il giudice ha l’obbligo di rilevare immediatamente la causa ostativa alla prosecuzione del processo, senza consentire atti successivi, come la modifica dell’imputazione mediante contestazioni aggravanti.

Questo approccio si fonda su un delicato bilanciamento tra diversi valori costituzionali: da un lato, il principio di obbligatorietà dell’azione penale; dall’altro, il diritto di difesa dell’imputato, il favor rei e l’esigenza di garantire una ragionevole durata del processo. La riforma Cartabia, infatti, mira anche a evitare la prosecuzione di procedimenti destinati comunque a una declaratoria di improcedibilità, in un’ottica di semplificazione ed efficienza del sistema penale.

La vicenda oggetto della pronuncia riguarda un’ipotesi di furto di energia elettrica, realizzato mediante la manomissione del contatore e un allaccio abusivo alla rete di un’azienda energetica. Il Tribunale aveva dichiarato l’improcedibilità dell’azione penale per mancanza di querela, ritenendo applicabile il nuovo regime introdotto dalla riforma Cartabia. Solo successivamente, il pubblico ministero aveva contestato l’aggravante della destinazione del bene a pubblico servizio, che avrebbe reso il reato procedibile d’ufficio.

Il giudice di merito ha però considerato tardiva tale contestazione, poiché intervenuta dopo il decorso del termine per la proposizione della querela. Da qui il ricorso in Cassazione e la rimessione alle Sezioni Unite, chiamate a dirimere definitivamente il contrasto: stabilire se la contestazione tardiva dell’aggravante sia consentita o se, una volta maturata l’improcedibilità, il processo debba essere immediatamente arrestato.

La decisione delle Sezioni Unite si annuncia di particolare rilievo, poiché inciderà in modo significativo sulla prassi applicativa della riforma Cartabia e sui rapporti tra poteri del pubblico ministero e doveri del giudice nel nuovo assetto del processo penale.

Salvatore Galluffo