Diffamazione online: lo screenshot di siti e blog è prova valida nel processo penale

La semplice contestazione dell’imputato non basta a escludere l’utilizzabilità dello screenshot come prova documentale. A chiarirlo è la Corte di cassazione, che con la sentenza n. 39792 del 2025 ha ribadito la piena validità probatoria delle immagini che riproducono articoli o post diffamatori pubblicati online.

Secondo i giudici di legittimità, lo screenshot che “fotografa” un contenuto presente su un sito web, un blog o un social network può essere legittimamente utilizzato nel processo penale, soprattutto quando – come nel caso esaminato – l’attività investigativa consente di risalire al contenuto incriminato e di verificarne l’effettiva presenza in rete.

La Cassazione si colloca nel solco di un orientamento ormai consolidato, precisando che le riproduzioni informatiche di pagine web o di messaggi online rientrano tra le prove documentali ai sensi dell’articolo 234 del Codice di procedura penale. Gli screenshot, al pari di qualsiasi altro mezzo di riproduzione di immagini, rappresentano fatti, persone o cose e sono dunque pienamente utilizzabili in giudizio.

È quindi legittima l’acquisizione, come documento, di una pagina di un social network o di un sito internet attraverso la realizzazione di una fotografia istantanea dello schermo del dispositivo su cui il contenuto è visibile. La peculiarità di questa prova risiede unicamente nel suo oggetto – lo schermo che mostra testi o immagini – senza che la legge richieda particolari formalità o adempimenti per la sua formazione.

La Corte di cassazione ha inoltre chiarito che spetta al giudice di merito valutare liberamente tale prova documentale e trarne le proprie conclusioni, motivando sull’attendibilità del materiale acquisito. Nel caso concreto, l’affidabilità dello screenshot risultava confermata dalle indagini svolte dalla polizia giudiziaria direttamente sul sito riprodotto, che avevano accertato l’esistenza degli scritti e la loro riconducibilità al sito diretto dall’imputato.

Sul piano formale, la Suprema Corte ha infine ricordato che eventuali contestazioni sulla validità dello screenshot avrebbero dovuto essere sollevate nei gradi di merito, e non per la prima volta in sede di legittimità.